(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 15 dell'11 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
Sostituzione  dell'art.  101  -  Disposizioni  generali  della  legge
regionale  31 dicembre 1980 n. 106, come modificata dall'art. 1 della
legge regionale 20 marzo 1990, n. 15.
  1. L'art. 101 della legge  regionale  31  dicembre  1980,  n.  106,
concernente   "Norme  sulla  costituzione  e  il  riparto  del  fondo
sanitario   regionale,    sul    bilancio,    la    contabilita'    e
l'amministrazione  del patrimonio in materia di servizi di competenza
delle unita' socio-sanitarie locali (USSL)", modificato  dall'art.  1
della   legge   regionale   20   marzo   1990,   n.  15,  concernente
"Modificazione delle disposizioni nel titolo IV della legge regionale
31 dicembre 1980, n. 106 ''Norme sulla costituzione e il riparto  del
fondo   sanitario   regionale,   sul   bilancio,  la  contabilita'  e
l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi,  dicompetenza
delle  Unita'  Socio  Sanitarie  Locali  (USSL)''  e approvazione del
capitolato generale per le forniture di beni e servizi alle USSL e ad
altri enti ospedalieri" e' sostituito dal  seguente:    "Art.  101  -
Disposizioni generali
  1.  I  contratti passivi per i beni e i servizi di competenza delle
USSL, eccettuati i servizi di tesoreria, d'importo inferiore  a  lire
300  milioni,  IVA  esclusa,  possono  essere conclusi per trattativa
privata secondo le procedure previste dal successivo art. 106.
  2.  E  inoltre  ammessa  la  trattativa  privata,   qualunque   sia
l'importo,  quando  ricorrono  le condizioni previste dai commi 5 e 6
dell'art.  9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.  358  ''Testo
unico  delle disposizioni in materia di appalti pubblici di fornitura
in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE''.
  3. I contratti attivi di  importo  superiore  a  20  milioni,  e  i
contratti  passivi  di  importo  superiore a 300 milioni di lire, IVA
esclusa, sono conclusi  per  asta  pubblica,  licitazione  privata  o
appalto concorso, secondo quanto previsto dal presente titolo.
  4.  E  ammesso  il ricorso al sistema in economia nei casi previsti
dai successivi artt. 111 e 112.
  5. Le forniture di beni e servizi sono affidate  mediante  pubblico
incanto,  licitazione  privata  ovvero  appalto  concorso,  oppure  a
seguito di trattativa privata, secondo quanto disposto nei precedenti
commi del presente articolo e negli articoli seguenti della  presente
legge, nonche' nel capitolato generale.
  6. Alla aggiudicazione dei contratti di fornitura aventi ad oggetto
l'acquisto,  il  leasing,  la  locazione, l'acquisto a riscatto con o
senza opzione, anche se comprensivi, a titolo accessorio,  di  lavori
di  posa  e installazione, il cui prezzo base risultante dal bando di
gara e' pari o superiore a 200.000 ECU, al netto dell'IVA, si procede
mediante pubblico incanto con procedura aperta, salvo che,  nell'atto
deliberativo   che   indice  la  gara,  sia  data  motivazione  della
necessita' di ricorrere  ad  aggiudicazione  a  procedura  ristretta,
mediante  licitazione  privata  o  appalto concorso, ovvero, nei casi
ammessi, a procedura negoziata, mediante trattativa privata,  per  la
necessita'  di rispettare un equilibrio fra il valore del contratto e
i costi della procedura, ovvero, per la natura specifica dei prodotti
da  fornire  o  per  altre  particolari  e  determinate  ragioni  non
imputabili a comportamenti della USSL.
  7.  La  motivazione  dell'adozione  della  procedura  ristretta  e'
implicita  nella  motivazione  di  procedere  ad  aggiudicazione  per
appalto  concorso,  secondo quanto previsto dal successivo undicesimo
comma.
  8. Nei casi di cui al precedente sesto comma,  e'  nulla  qualunque
deliberazione che operi frazionamento per lotti o altro frazionamento
della  fornitura  attuato  allo scopo di evitare l'aggiudicazione per
asta pubblica;  la  nullita'  investe  il  contratto  ancorche'  gia'
stipulato.
  9.  Nelle  procedure  riguardanti  la  stipulazione di contratti di
valore pari o superiore a 200.000  ECU,  si  osservano  le  norme  di
pubblicita'  dei  bandi  stabilite  dalle  disposizioni contenute nel
d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
  10. Nei capitolati speciali regolanti le forniture  possono  essere
inserite  ulteriori  clausole  integrative  di  quelle del capitolato
generale approvato con legge regionale.
  11. Nelle licitazioni private il bando di gara puo'  prevedere  che
il  verbale  di  aggiudicazione  tenga  luogo  del contratto, ad ogni
effetto".