(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 15 dell'11 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Sostituzione dell'art. 101 - Disposizioni generali della legge regionale 31 dicembre 1980 n. 106, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 15. 1. L'art. 101 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, concernente "Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilita' e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unita' socio-sanitarie locali (USSL)", modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 15, concernente "Modificazione delle disposizioni nel titolo IV della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106 ''Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilita' e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi, dicompetenza delle Unita' Socio Sanitarie Locali (USSL)'' e approvazione del capitolato generale per le forniture di beni e servizi alle USSL e ad altri enti ospedalieri" e' sostituito dal seguente: "Art. 101 - Disposizioni generali 1. I contratti passivi per i beni e i servizi di competenza delle USSL, eccettuati i servizi di tesoreria, d'importo inferiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, possono essere conclusi per trattativa privata secondo le procedure previste dal successivo art. 106. 2. E inoltre ammessa la trattativa privata, qualunque sia l'importo, quando ricorrono le condizioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 ''Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di fornitura in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE''. 3. I contratti attivi di importo superiore a 20 milioni, e i contratti passivi di importo superiore a 300 milioni di lire, IVA esclusa, sono conclusi per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, secondo quanto previsto dal presente titolo. 4. E ammesso il ricorso al sistema in economia nei casi previsti dai successivi artt. 111 e 112. 5. Le forniture di beni e servizi sono affidate mediante pubblico incanto, licitazione privata ovvero appalto concorso, oppure a seguito di trattativa privata, secondo quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo e negli articoli seguenti della presente legge, nonche' nel capitolato generale. 6. Alla aggiudicazione dei contratti di fornitura aventi ad oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzione, anche se comprensivi, a titolo accessorio, di lavori di posa e installazione, il cui prezzo base risultante dal bando di gara e' pari o superiore a 200.000 ECU, al netto dell'IVA, si procede mediante pubblico incanto con procedura aperta, salvo che, nell'atto deliberativo che indice la gara, sia data motivazione della necessita' di ricorrere ad aggiudicazione a procedura ristretta, mediante licitazione privata o appalto concorso, ovvero, nei casi ammessi, a procedura negoziata, mediante trattativa privata, per la necessita' di rispettare un equilibrio fra il valore del contratto e i costi della procedura, ovvero, per la natura specifica dei prodotti da fornire o per altre particolari e determinate ragioni non imputabili a comportamenti della USSL. 7. La motivazione dell'adozione della procedura ristretta e' implicita nella motivazione di procedere ad aggiudicazione per appalto concorso, secondo quanto previsto dal successivo undicesimo comma. 8. Nei casi di cui al precedente sesto comma, e' nulla qualunque deliberazione che operi frazionamento per lotti o altro frazionamento della fornitura attuato allo scopo di evitare l'aggiudicazione per asta pubblica; la nullita' investe il contratto ancorche' gia' stipulato. 9. Nelle procedure riguardanti la stipulazione di contratti di valore pari o superiore a 200.000 ECU, si osservano le norme di pubblicita' dei bandi stabilite dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358. 10. Nei capitolati speciali regolanti le forniture possono essere inserite ulteriori clausole integrative di quelle del capitolato generale approvato con legge regionale. 11. Nelle licitazioni private il bando di gara puo' prevedere che il verbale di aggiudicazione tenga luogo del contratto, ad ogni effetto".